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STATUTO
DELL’UNIONE DEI COMUNI
Di
BOTRUGNO-GIUGGIANELLO-NOCIGLIA- SANARICA - SAN CASSIANO-SUPERSANO
SURANO e MURO LECCESE
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INDICE
TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Articolo 1 Oggetto
Articolo 2 Finalità
Articolo 3 Obiettivi prioritari
Articolo 4 Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
Articolo 5 Sede, Stemma e gonfalone
Articolo 6 Durata
Articolo 7 Recesso
Articolo 8 Adesioni di ulteriori Comuni
TITOLO II
COMPETENZE
Articolo 9 Oggetto
Articolo 10 Ulteriori trasferimenti di competenze
TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
Capo I
Organi dell’Unione
Articolo 11 Organi
Capo II
Consiglio dell’Unione
Articolo 12 Composizione del Consiglio
Articolo 13 Competenze
Articolo 14 Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 15 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Capo III
Presidente e Giunta dell’Unione
Articolo 16 Elezione del Presidente
Articolo 17 Il Presidente
Articolo 18 Il Vice Presidente
Articolo 19 Attribuzioni del Presidente
Articolo 20 Composizione e nomina della Giunta
Articolo 21 Attribuzioni della Giunta
Articolo 22 Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
Articolo 23 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente
Articolo 24 Normativa applicabile
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TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 25 Principi generali
Articolo 26 Principi in materia di gestione del personale
Articolo 27 Principi di collaborazione
Articolo 28 Direzione dell’organizzazione
Articolo 29 Segretario dell’Unione
TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
Articolo 30 Partecipazione popolare
Articolo 31 Rapporti con le associazioni
Articolo 32 Forme di consultazione della popolazione
Articolo 33 Istanze, reclami, petizioni e proposte
Articolo 34 Referendum
CAPO II
Articolo 35 Forme di partecipazioni
CAPO III
Articolo 36 Il difensore civico
Articolo 37 Convenzione con i comuni membri
CAPO IV
Articolo 38 diritto di accesso e informazioni dei cittadini
TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA’
Articolo 39 Finanza e fiscalità dell’Unione
Articolo 40 Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 41 Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 42 Revisione economica e finanziaria
Articolo 43 Affidamento del servizio di tesoreria
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TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Norme Transitorie
Articolo 44 Atti regolamentari
Articolo 45 Segretario provvisorio
Articolo 46 Fondo spese
Capo II
Norme Finali
Articolo 47 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 48 Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 49 Assemblea Generale
Articolo 50 Norma finale
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TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Oggetto
Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali ai sensi del comma 2, art. 32 del
D.Lgs. n. 267/2000 e con le procedure e le maggioranze richieste dal comma 4 dell’art. 6 del citato D.
Lgs. n. 267/2000, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le
corrispondenti risorse dell’Unione denominata Unione dei comuni Terre di Mezzo (composta da
Botrugno, Giuggianello, Nociglia, Sanarica, San Cassiano Supersano, Surano e Muro Leccese) ed è
modificabile, integrabile ed abrogabile con le medesime procedure previste dal sopraccitato art. 6 del
D. Lgs. n. 267/2000.
L’ambito territoriale dell’Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
L’adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica del presente statuto.
I Comuni aderenti all’Unione non possono contemporaneamente aderire ad altre Unioni né possono
esercitare i servizi e le funzioni di cui al successivo articolo 8 tramite altra forma di cooperazione.
Art. 2
Finalità
E’ compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al
fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell’intero territorio, mantenendo in
capo ai singoli Comuni la competenza all’esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da
specifiche peculiarità.
L’Unione di Comuni, secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie
locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo
sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
L’Unione di Comuni, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che
risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.
L’Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali,
della Provincia di Lecce, della Regione Puglia, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
L’Unione ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, costituisce l’ambito territoriale
ottimale per lo svolgimento delle funzioni e servizi comunali in forma associata conferiti con legge
dello Stato e della Regione.
Art. 3
Obiettivi prioritari
Sono obiettivi prioritari dell’Unione:
• promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni partecipanti, favorendo la
partecipazione dell’iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture
di interesse generale. A tal fine l’Unione promuove l’equilibrato assetto del territorio nel rispetto e
nella salvaguardia dell’ambiente naturale e della salute dei cittadini;
• favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al
completo ed armonico sviluppo della persona;
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• armonizzare l’esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini,
assicurando l’equo utilizzo delle risorse;
• esercitare una efficace influenza sugli organismi ovra comunali;
• gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli
Comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
• valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali
locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori ricompresi
nell’Unione;
• mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni limitrofi.
•
Art. 4
Principi e criteri generali dell’azione amministrativa
L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed
all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza
ed al contenimento dei costi.
In particolare, l’Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la
propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti
con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza
l’apparato burocratico secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la
semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella
determinazione di tariffe, imposte e tasse.
All’Unione competono gli introiti derivanti dalla tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi e
funzioni alla stessa affidati, nonché le relative procedure impositive di accertamento e riscossione e
l’adozione di apposite norme regolamentari in materia.
Art 5
Sede, stemma e gonfalone
La sede dell’Unione è stabilita a Botrugno in Piazza Indipendenza, n° 1. I suoi organi ed uffici
possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell’ambito territoriale
dell’Unione.
L’Unione individua nella propria sede un apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la
pubblicazione delle deliberazioni, determinazioni e per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti
dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
L’Unione può dotarsi di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del
Presidente.
Art. 6
Durata
L’Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo articolo.
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Art. 7
Recesso
Ogni Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare
adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, di cui all’art. 6 del D.
Lgs. n. 267/2000.
Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio
dell’anno successivo.
In caso di recesso da parte di alcuni fra i Comuni che l’hanno costituita, la gestione dei rapporti
demandati all’Unione tornano in capo al Comune che ha recesso. Il Comune che ha recesso rimane
impegnato per le obbligazioni assunte.
Lo scioglimento dell’Unione è disposto con deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni
partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dall’art. 6 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
per le modifiche statutarie, provvedendo alla definizione dei rapporti successori.
In caso di scioglimento, la gestione dei suddetti rapporti è devoluta ai singoli Comuni, secondo le
modalità indicate alla lettera b).
Le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’applicazione del presente articolo
saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell’Unione o suo delegato, dal Sindaco
del Comune interessato, in qualità di controparte, e da un esperto di diritto amministrativo, nominato a
maggioranza dagli altri sindaci dell’Unione.
Art. 8
Adesioni di ulteriori Comuni
All’Unione come costituita ai sensi del presente Statuto possono aderire altri Comuni, contermini
con l’Unione Terre di Mezzo, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e
previa delibera favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell’Unione.
Nel caso di nuove adesioni, i rapporti economici sono regolati dai singoli atti d’ingresso.
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TITOLO II
COMPETENZE
Art.9
Oggetto
I Comuni possono attribuire all’Unione, attraverso apposite modifiche del presente statuto
l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o
indiretta di servizi pubblici locali riguardanti la generalità della popolazione dell’Unione.
In via di primo trasferimento è attribuito all’Unione l’esercizio delle funzioni amministrative e la
gestione dei servizi di seguito elencati:
1) - coordinamento nei settori della sicurezza del lavoro e della protezione civile;
2) - polizia municipale;
3) - servizi sociali;
4) - iniziative e servizi nel comparto degli insediamenti produttivi, dell’agricoltura, dell’artigianato
e del commercio, con eventuali partecipazioni e/o costituzioni di società miste pubblico-private;
5) - mensa scolastica;
6) - retribuzioni, formazione e aggiornamento del personale;
7) - contrattazione decentrata;
8) - iniziative e servizi nel campo culturale e turistico;
9) - commercio;
10) - informatizzazione;
11) - biblioteche;
12) - centro informagiovani;
13) - servizi di riscossione tasse e tributi;
14) - iniziative per la prevenzione e la lotta al randagismo.
L’individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione
unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai
Comuni. A tal fine la menzione di un dato settore materiale negli atti di trasferimento implica, salvo
diverse specificazioni, il subentro dell’Unione in tutte le funzioni amministrative connesse, già
esercitate dai Comuni.
I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui al comma 2 ed al successivo art. 9 sono
adottati delle singole Giunte comunali.
Art. 10
Ulteriori trasferimenti di competenze
Ulteriori trasferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con
decorrenza dall’anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento
dell’Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni
transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee
ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla
regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.
A seguito del trasferimento delle competenze l’Unione diviene titolare di tutte le funzioni
amministrative occorrenti alla gestione. Ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi
compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo, salvo diversa specificazione.
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Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l’Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità
dell’esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le
modalità di cui al comma 5 del art.7.
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TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO
CAPO I
Organi dell’Unione
Art. 11
Organi
Sono organi dell’Unione:
- il Consiglio dell’Unione
- il Presidente dell’Unione
- la Giunta dell’Unione.
Tali organi durano in carica 5 anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.
L’eventuale decadenza per cessazione del mandato del Presidente ovvero di un numero di
consiglieri superiori alla metà comporta la decadenza degli organi dell’Unione, i quali tuttavia
rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla loro rinnovazione.
CAPO II
Consiglio dell’Unione
Art. 12
Composizione del Consiglio
Il Consiglio dell’Unione è composto dai Sindaci e da n.2 Consiglieri Comunali per ogni Comune
facente parte dell’Unione, di cui 1 in rappresentanza della minoranza.
Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza garantendo la
rappresentanza delle minoranze, con un componente per comune.
Il Consiglio dell’Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
Art. 13
Competenze
Il Consiglio dell’Unione:
a) determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando
gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle competenze dei Consigli comunali non
incompatibili con il presente Statuto;
b) predispone ed approva il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di Governo;
c) approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo;
d) adotta i regolamenti per l’Organizzazione dell’Ente, lo svolgimento delle funzioni ed i rapporti,
anche finanziari, tra l’Unione ed i Comuni associati;
e) elegge i rappresentanti dell’Unione negli Enti, aziende ed istituzioni e nelle società partecipate.
Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il documento programmatico presentato dal Presidente dell’Unione ed approvato dal Consiglio
costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di Indirizzo e controllo
sull’azione politico - amministrativa dell’Ente.
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Il Consiglio dell’Unione può istituire nel suo seno commissioni permanenti , temporanee o speciali.
Il regolamento di funzionamento del Consiglio dell’Unione ne disciplina la nomina, il numero, le
materie di competenza, il funzionamento e la composizione.
Art. 14
Diritti e doveri dei Consiglieri
I Consiglieri rappresentano l’intera comunità dell’Unione ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato.
I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le
procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio dell’Unione.
Art. 15
Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del
Consiglio decade dalla carica. La decadenza si perfeziona con la presa d’atto da parte del Consiglio
della suddetta condizione risolutrice.
Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono
essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse
sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal
regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di
Consigliere appena divenute efficaci.
Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o
dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere
dell’Unione, mantenendo l’originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri
membri presso il Consiglio dell’Unione.
Qualunque componente degli organi dell’Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi
ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello
originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito
dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.
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Capo III
Il Presidente e la Giunta dell’Unione
Art. 16
Elezione del Presidente
Nel corso della prima seduta, convocata d’intesa tra i Sindaci entro 10 gg dall’insediamento e
presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore, il Consiglio elegge il Presidente
dell’Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un
documento programmatico. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta e, in caso di
ulteriore parità, si dà luogo alla terza votazione con maggioranza ordinaria. Nel caso in cui non risulti
ancora eletto il Presidente si procede a successive votazioni di ballottaggio tra i primi due candidati che
hanno riportato più voti.
Il Presidente eletto assume immediatamente le funzioni, dura in carica 2 anni;
Il Presidente nella prima seduta successiva alla sua nomina, dà comunicazioni al Consiglio della
proposta degli indirizzi generali di governo dell’Ente.
Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo presentati
dal Presidente ai sensi del comma precedente.
Art. 17
Il Presidente
Il Presidente svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente Statuto nelle materie
di competenza dell’Unione. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e
garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.
Il Presidente è capo dell’Unione ed in tale veste:
- esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione,
- ha competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e controllo dell’attività degli assessori e delle
strutture gestionali-esecutive.
- Oltre alle competenze di legge, ha altresì attribuzioni assegnate dal presente statuto quale
organo di amministrazione e di vigilanza.
Art. 18
Attribuzioni del Presidente
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza generale dell’Ente;
b) nomina la giunta dell’Unione entro 8 giorni dalla propria nomina, scegliendo i componenti con
le modalità di cui all’art. 20;
c) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa dell’Unione;
d) coordina l’attività degli assessori;
e) impartisce direttive al segretario dell’Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza
sull’intera gestione amministrativa degli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega generale o parziale delle proprie competenze ed attribuzioni ad uno o più
assessori;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti
pubblici previsti dalla legge;
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h) adotta ordinanze ordinarie contingibili ed urgenti per i servizi di competenza dell’Unione, se
non di competenza dei responsabili dei servizi;
i) convoca il Consiglio dell’Unione e ne stabilisce l’ordine del giorno;
j) acquisisce direttamente presso uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
k) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario dell’Unione indagini e verifiche
amministrative sull’intera attività dell’Unione.
Art. 19
Il Vice Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel
caso di sospensione dall’esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del
Presidente sono esercitate dall’Assessore più anziano di età.
Art. 20
Composizione e nomina della Giunta
La giunta è composta dal Presidente e da massimo n. 7 assessori.
Gli assessori sono nominati dal Presidente, su parere obbligatorio e non vincolante dei Sindaci dei
Comuni dell’Unione e sono scelti tra i Sindaci, i componenti dei Consigli e delle Giunte comunali o tra
cittadini non facenti parte di essi, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e
compatibilità alla carica di consigliere.
Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile ai sensi del
precedente articolo.
Art. 21
La Giunta
La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro
traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l’azione dell’apparato
amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente
sulla propria attività.
Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di
amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all’attività degli uffici, secondo gli
Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell’attività amministrativa e di
gestione.
La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente
Statuto o dal regolamento dell’Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del
Presidente, ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione o comunque con
rilevanza esterna, come previsto dall’art. 48 del T.U. n. 267/2000.
Art. 22
Dimissioni e revoca della carica di Assessore
Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell’Unione; esse sono
irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell’Unione.
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Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall’ufficio per altra
causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
Art. 23
Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una
mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.
La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell’Unione, devono essere assunte
immediatamente al protocollo dell’Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono
immediatamente efficaci.
Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione
di diritto dalla carica di Presidente dell’Unione e del Consiglio.
Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell’Unione determina la cessazione della
Giunta.
Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell’Unione rimangono in carica per
l’ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.
Art. 24
Normativa applicabile
Ove compatibili, si applicano agli organi dell’Unione e ai loro componenti le norme di
funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità
stabilite dalla legge per gli Enti locali.
Per l’espletamento del mandato amministrativo ai componenti del Consiglio dell’Unione e della
Giunta, compresi il Presidente spetta, per l’effettiva partecipazione a ciascuna riunione del Consiglio,
della giunta e delle Commissioni, un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai consiglieri
comunali del Comune corrispondente alla popolazione dell’Unione.
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TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 25
Principi generali
L’organizzazione degli uffici deve assicurare l’efficace perseguimento degli obiettivi programmatici
stabiliti dagli organi di governo. L’ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della
legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti deliberati dalla
Giunta.
L’Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di
quanto stabilito dall’art. 25, sia in fase di prima attuazione o in via permanente.
Art. 26
Principi in materia di gestione del personale
L’Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico
diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali e cura la progressiva informatizzazione
della propria attività.
Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell’Unione
secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
Art. 27
Principi di collaborazione
L’Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la
reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
La Giunta dell’Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici
compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o
comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L’Unione ed i Comuni, a
seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla
competenza dell’Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e
d’ufficio.
Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula
di un’apposita convenzione con i sistemi di direzione tanto dell’Unione quanto degli stessi Comuni.
L’Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di
esecuzione dell’attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
Art. 28
Direzione dell’organizzazione
Il Presidente dell’Unione, previo parere favorevole della Giunta, può nominare un direttore, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato la cui durata non può eccedere
quella del mandato del Presidente dal quale è stato nominato.
Le sue funzioni, le modalità per la nomina, la revoca e le altre norme che regolano il suo rapporto
con l’Unione sono stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Unione. Il
Presidente può attribuire la funzione di direttore al Segretario dell’Unione.
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Art. 29
Segretario dell’Unione
Il Segretario dell’Unione è nominato dal Presidente secondo le procedure previste dalla legge e dai
regolamenti.
Nel caso in cui sia nominato fra i Segretari dei Comuni che aderiscono all’Unione, può essere
stipulata con il Comune, apposita convenzione.
Il Segretario svolge le funzioni riservategli dalla legge e dai regolamenti.
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TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI
Capo 1
Istituti di partecipazione popolare.
Art 30
Partecipazione popolare
l. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione
garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche
soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del territorio
dell'Unione.
2. L’Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal
regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo,
con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di
interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi
interesse rilevante per l’unione.
3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di
tutti i gruppi e organismi.
Art 31
Rapporti con le associazioni
I. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati, delle consulte o degli enti
esponenziali operanti sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro
costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro,
finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e dei
patrimonio artistico e culturale, dì assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di
formazione della popolazione.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa
dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla
formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.
3. L'Unione potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle
iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma nel rispetto dei modi e delle forme
dell'apposito regolamento previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Art.32
Forme di consultazione della popolazione
1. Nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione, ed al fine di consentire la migliore impostazione
e realizzazione delle iniziative, l'Unione stessa può avviare forme diverse di consultazione della
popolazione.
2. La consultazione avviene anche mediante l'indizione di apposite riunioni o assemblee pubbliche.
Art. 33
Istanze, reclami, petizioni e proposte
1.Le persone singole o associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al
Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela dì
interessi collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2.Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il
Presidente dell'Unione formula le valutazioni conseguenti e fornisce adeguata risposta nel termine di 30
giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
Art. 34
Referendum
1. Il referendum è l'istituto con il quale gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione sono chiamati a
pronunciarsi in merito a temi di esclusiva competenza dell’Unione stessa e di rilevante interesse
sociale, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso. Il carattere consultivo
dei referendum è garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone l’obbligo agli organi
elettivi di conformarsi al risultato del voto espresso dal corpo elettorale. Il referendum consultivo può
essere limitato al corpo elettorale ricompreso in una parte dei territorio dell'Unione.
2. Il referendum può essere indetto:
a) per deliberazione, approvata con la maggioranza qualificata come prevista dalla legge per le
modifiche statutarie, del Consiglio dell’Unione, il quale fissa il testo da sottoporre agli elettori;
b) su richiesta presentata da almeno due Consigli comunali dei Comuni aderenti oppure da almeno un
terzo degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni dell'Unione al primo gennaio dell'anno nel quale viene
presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata
al Presidente dell’Unione.
3. Il referendum può essere svolto:
a) prima di procedere all'approvazione dì provvedimenti, con carattere di consultazione preventiva;
b) dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunitari.
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4. L'oggetto del referendum deve rientrare fra le materie di esclusiva competenza dell’Unione e di
rilevante interesse sociale. Non è ammesso il referendum in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi,
mutui, regolamenti interni, designazione e nomine di rappresentanti in enti e aziende o società.
5. L’ammissione della richiesta referendaria, sia riguardo all'ambito della materia a cui si riferisce il
quesito ed alla sua chiarezza ed intelligibilità sia riguardo al numero, alla qualificazione e alla
riconoscibilità dei sottoscrittori, è rimessa al giudizio di una Commissione di garanti composta dal
Prefetto o suo delegato in qualità di Presidente, da un magistrato nominato dal Presidente del Tribunale
e dal Segretario dell’Unione in qualità di componenti.
6. Il referendum sono convocati dal Presidente dell'Unione e vengono effettuati due volte l’anno nei
periodi dal 15 aprile al 15 giugno e dal 15 ottobre al 15 dicembre, non in coincidenza con altre
consultazioni elettorali. La consultazione si effettua durante una sola giornata festiva. La votazione per
il referendum si svolge a suffragio universale con voto libero e segreto, al quale partecipano gli iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni aderenti interessati alla Consultazione.
7. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se alla votazione ha partecipato la
maggioranza degli elettori aventi diritto e si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voto validamente
espressi.
8. Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il Presidente dell’Unione convoca il
Consiglio o la Giunta, a seconda della competenza, per il necessario recepimento dei risultati del
referendum. Uno stesso quesito non può essere sottoposto nuovamente a referendum se non sono
trascorsi almeno cinque anni.
9.Le ulteriori norme per l'indizione e l'organizzazione del referendum sono stabilite da apposito
regolamento. La normativa referendaria farà riferimento, per quanto compatibile alle procedure
adottate per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi statali, adeguandole alla dimensione
locale della consultazione ed eventualmente vagliandole ai fini della loro semplificazione ed
economicità.
10. I Comuni facenti parte all'Unione forniscono adeguato supporto tecnico di locali ed attrezzature per
consentire il regolare svolgimento di referendum.
CAPO 11
PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITA DELL'UNIONE
Art. 35
Forme di partecipazione
1. 1 Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:
a)l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri,
b)l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente del Consiglio la
convocazione del Consiglio per la trattazione di problemi di interesse comune, con obbligo del
Presidente del Consiglio di provvedere alla convocazione in un termine non superiore a 20 giorni;
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C) l'esercizio del diritto da parte di almeno la metà Consigli comunali di richiesta del referendum
consultivo ai sensi del precedente art.( vedi istanze, reclami petizioni e proposte)
CAPO 111 - DIFENSORE CIVICO
Art.36
Istituzione e attribuzioni
1 . L'Unione può procedere all'istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità
e del buon andamento dell'amministrazione dell'Unione stessa nonché a tutela dei diritti e degli
interessi dei cittadini.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio dell’unione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
componenti in carica. Il Difensore Civico resta in carica 5 anni e, comunque, fino all'entrata in carica
del suo successore. Non è rieleggibile.
3. Il Difensore Civico deve essere eletto tra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano ampie
garanzie di indipendenza ed obiettività di giudizio nonché di particolare competenza giuridico -
amministrativa.
4. Non possono essere eletti coloro che si trovano nella situazione di ineleggibilità ed incompatibilità
nei confronti della carica di Consigliere dell’Unione, i Parlamentari europei e nazionali, i Consiglieri
regionali, provinciali e comunali, coloro che sono stati candidati nelle ultime elezioni amministrative.
5. Il Difensore Civico cessa dalla carica, oltre che per scadenza di mandato, per dimissioni, morte o
impedimento grave, per decadenza pronunciata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei voti dei suoi
componenti in carica in regione della sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o incompatibilità,
per revoca pronunciata dal Consiglio con identica maggioranza a causa di gravi inadempienze ai doveri
d'ufficìo.
6. Su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio, il Difensore Civico cura la regolarità e la correttezza
dei procedimenti amministrativi e della gestione dei servizi pubblici con riguardo all'Unione, ed ai
concessionari di servizi ad esclusione della materia del pubblico impìego.
7. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere direttamente dagli uffici dell'Unione le informazioni nonché
le copie di atti e documenti necessari per l'esercizio delle funzioni senza che possa essergli opposto
alcun diniego né segreto d'ufficio, salvo quanto previsto dalla legge.
8. Le risorse organizzative del Difensore Civico nonché la misura dell'indennità da corrispondere allo
stesso sono determinate dal regolamento.
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Art. 37
Convenzione con i Comuni membri
l. Sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra l'Unione e uno o più Comuni membri, il
Difensore Civico eletto da detti enti può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti dell'Unione e
viceversa.
CAPO IV - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI
Art.38
Diritto di accesso e informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti dell’Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento, che
ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al successivo comma 7, in
quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle
imprese.
2. Anche in presenza del diritto di riservatezza delle persone, va garantita ai soggetti interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o
difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Responsabile del procedimento ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività
amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei
provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti
disciplinari, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati
dall'amministrazione o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi
nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le vigenti disposizioni in materia di
bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati
dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.
7. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento per garantire l'applicazione del diritto d'accesso. Il
Regolamento dovrà:
- assicurare ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle
informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;
- disciplinare il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
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- dettare le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li
riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dal
presente articolo.
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Titolo VI
FINANZA E CONTABILITA’
Art. 39
Finanza e fiscalità dell’Unione
L’Unione ha autonomia finanziaria, nell’ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata
sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
L’Unione ha autonomia impositiva e le competono, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e
dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Il Presidente dell’Unione richiede i contributi statali e regionali disposti a favore delle forme
associative.
Art. 40
Bilancio e programmazione finanziaria
L’Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si
coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.
Il bilancio é corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione
triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi
ed interventi.
Art. 41
Ordinamento contabile e servizio finanziario
L’ordinamento contabile dell’Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste
nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio
dell’Unione.
Art. 42
Revisione economica e finanziaria
Il Consiglio dell’Unione elegge, ai sensi di legge, l’organo di revisione costituito da un solo
componente che, nell’espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti
amministrativi dell’Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.
Art. 43
Affidamento del servizio di tesoreria
Il servizio di tesoreria dell’Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.
Il servizio di tesoreria dell’Unione è affidato, mediante estensione dell’affidamento in corso, ad uno
degli istituti cassieri dei Comuni che costituiscono l’Unione, previa gara esplorativa indetta fra tutti gli
istituti tesorieri di dette Amministrazioni.
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Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme Transitorie
Art. 44
Atti regolamentari
Ove necessario, sino all’emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su
proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente taluni dei regolamenti in vigore presso uno dei
Comuni che costituiscono l’Unione.
Art. 45
Segretario provvisorio
Fino alla nomina del Segretario dell’Unione, la relativa funzione sarà svolta dal Segretario di uno
dei Comuni partecipanti. Lo stesso, individuato congiuntamente dai sei sindaci, viene incaricato in
apertura di seduta, dal Sindaco che la presiede.
Art. 46
Fondo Spese
Per la gestione dell’esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui
entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell’Unione
delibera, entro due mesi dal suo insediamento, un bilancio provvisorio per l’anno 2001.
Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale relativo allo stesso anno ed ogni
altra eventuale acquisizione di somme.
CAPO II
Norme Finali
Art. 47
Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Il trasferimento di funzioni comunali all’Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti
di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l’inefficacia delle normative comunali dettate
in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell’Unione
deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
Ove le abrogazioni siano parziali, gli organi dell’Unione curano di indicare le norme sopravvissute.
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Art. 48
Proposte di modifica dello Statuto
Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell’Unione, sono
inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti, i quali provvedono alla loro approvazione o modifiche
entro 60 gg dal ricevimento. Superati i 60 gg il consiglio dell’Unione approva definitivamente.
Art. 49
Assemblea Generale
Il Presidente dell’Unione può convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all’Unione,
per riferire dell’attività svolta dall’Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.
Art. 50
Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell’Unione, si
rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.
Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all’Albo
pretorio dei Comuni partecipanti all’Unione e diviene efficace decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio dell’Unione.
Entro 10 gg dalla esecutività del presente statuto i Consigli Comunali dei Comuni aderenti si
riuniscono per eleggere i componenti dell’Unione dei Comuni, secondo la ripartizione di seguito
indicata:
n. 02 per il Comune di Botrugno
n. 02 per il Comune di Giuggianello
n. 02 per il Comune di Nociglia
n. 02 per il Comune di Sanarica
n. 02 per il Comune di San Cassiano
n. 02 per il Comune di Supersano
n. 02 per il Comune di Surano
n. 02 per il Comune di Muro Leccese
in ragione della consistenza demografica al 31-12-2000 ed all’attribuzione dei seggi secondo quanto
previsto dal presente Statuto. In mancanza della elezione da parte del Consiglio, provvede direttamente
in via surrogatoria il Sindaco di ogni Comune, sentiti i capogruppo, garantendo comunque la
rappresentanza delle minoranze.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla vigente legislazione
amministrativa degli Enti Locali.